Art. 30.
(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la successione nel contratto di locazione).

      1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:

      «In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.
      Nell'eventualità che il conduttore abbia contratto un matrimonio, un'unione registrata o un'unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all'instaurarsi del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

 

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